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Ultimo aggiornamento: 31/05/2024
Per costi contabilizzati dei servizi erogati, da pubblicare ai sensi dell’art. 32, c. 2 lett. a), del d. lgs. n. 33 del 2013, si intende il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. La legge n. 190/2012, articolo 1, comma 15 prevede che le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC).
Nelle more dell’ approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”
Qui di seguito trovi i link ai siti per le risorse esterne.